imposte fisse di registro e ipo-catastali, per la proprietą montana


 

art.      9, D.P.R. 29.09.1973, n. 601

 

Per l'agevolazione della "montagna" in sede di registrazione non occorre esibere alcun certificato.

Competono le tasse fisse di registro e ipotecaria, nonchč l'esenzione dalle imposte catastali, per i trasferimenti di fondi rustici a qualsiasi titolo effettuati per l'arrotondamento o per l'accorpamento di proprietą diretto-coltivatrici, singole o associate o a favore di societą cooperative agricole conduttrici direttamente dei terreni.

[1] L'imposta locale sui redditi e` ridotta alla meta` per i redditi dominicale e agrario:

a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;

b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e` disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;

c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati, o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.

[2] Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprieta` a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprieta` diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

[3] I trasferimenti di proprieta` a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunita` montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

[4] Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

[5] Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.