imposte fisse di
registro e ipo-catastali, per la proprietą montana
art. 9, D.P.R.
29.09.1973, n. 601
Per l'agevolazione della "montagna" in sede di
registrazione non occorre esibere alcun certificato.
Competono le tasse fisse di registro e ipotecaria, nonchč
l'esenzione dalle imposte catastali, per i trasferimenti di fondi rustici a
qualsiasi titolo effettuati per l'arrotondamento o per l'accorpamento di
proprietą diretto-coltivatrici, singole o associate o a favore di societą
cooperative agricole conduttrici direttamente dei terreni.
[1] L'imposta locale sui redditi e` ridotta alla meta` per i
redditi dominicale e agrario:
a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700
metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali
che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre
dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle
imposte;
b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato
dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e` disposta d'ufficio e
decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica
montana.
L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione
del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio
dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta
dagli interessati, o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo
alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.
[2] Nei territori montani di cui al precedente comma i
trasferimenti di proprieta` a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo
di arrotondamento o di accorpamento di proprieta` diretto coltivatrici, singole
o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura
fissa e sono esenti dalle imposte catastali.
Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle
cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
[3] I trasferimenti di proprieta` a qualsiasi titolo,
acquisiti o disposti dalle Comunita` montane, di beni la cui destinazione sia
prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali
o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per
produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di
caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle
agevolazioni di cui al comma precedente.
[4] Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i
proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai
vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.
[5] Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti
e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o
migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla
imposta sulle successioni e donazioni.